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Niente mantenimento per i figli maggiorenni che non provano a rendersi autonomi

L’art. 337 septies, comma I, cod. civ. – in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e relativi ai figli nati fuori del matrimonio – dispone: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Dal momento che non è previsto alcun limite massimo di età, l’obbligo di mantenimento persiste – in astratto – per tutto il tempo in cui risulti necessario assicurarlo.
Detto mantenimento può essere soddisfatto in due modalità.
Si parla di mantenimento “diretto” del figlio maggiorenne qualora il figlio conviva con uno o entrambi i genitori e questi forniscono direttamente i beni ed i servizi di cui egli necessita.
Il mantenimento “indiretto” consiste invece nel versare un assegno, che consenta di coprire tutte le spese necessarie. Si pensi al mantenimento dei figli maggiorenni studenti fuorisede, oppure ai figli di genitori separati.

Il mantenimento del figlio maggiorenne è infatti un obbligo che grava su entrambi i genitori e che si protrae fino al raggiungimento della condizione di autosufficienza economica.
A tale condizione, correlata con l’età del figlio, la giurisprudenza ha fornito sempre più importanza:

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38366 parla proprio del mantenimento di un figlio trentacinquenne stabilendo che spetta al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo dimostrare di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, più nello specifico di essersi impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021). Per Il Tribunale di Napoli sez. I, 30/11/2020, n.8167 l’impegno nel cercare propria indipendenza è dimostrato anche mediante la dedizione agli studi universitari.
Il ragionamento dei Giudici della Cassazione parte dal presupposto che per i figli maggiorenni, dotati di titolo professionale o che abbiano completato un percorso di studi, il mantenimento non deve essere lo “strumento” di reddito per avere una vita dignitosa, ma è opportuno piuttosto ricorrere ad altri strumenti di ausilio finalizzati a dare sostegno al reddito.
ll genitore gravato dall’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente può chiederne la cessazione, sulla base dei seguenti presupposti:

  • l’età del figlio
  • il raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica
  • l’impegno profuso nel reperimento di un’occupazione.

Figlio maggiorenne, un consiglio:
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